mercoledì 28 dicembre 2011

Verità della Fede - XLVIII

Tornano gli approfondimenti sulle "Verità della Fede" attraverso le attente analisi di Sant'Alfonso Maria de' Liguori. Iniziamo la lettura del Cap. IX della Parte Terza composto da molteplici paragrafi che leggeremo nel corso delle prossime settimane:





Verità della Fede

di Sant'Alfonso Maria de' Liguori

PARTE TERZA


CONTRO I SETTARJ CHE NEGANO LA CHIESA CATTOLICA ESSERE L'UNICA VERA


CAP. IX.


Si prova la superiorità del pontefice romano sopra i concilj.

1. Per maggior intelligenza di quello che qui si dirà, giova premettere tre cose per certe. La prima, che ogni concilio ecumenico, o sia generale, per esser legittimo dee esser convocato dal papa. Calvino dice: Universale concilium solus imperator indicere poterat1. Ma ciò è affatto falso; poiché al pastore spetta il congregare le pecore, quali sono i vescovi e gl'imperatori, che tutti in quanto alle cose spirituali sono sottoposti al vicario di Gesù Cristo. Così insegnano tutti comunemente con Pietro de Marca2 e s. Tommaso, il quale scrisse3: Cuius (scil. summi pontificis) auctoritate synodus congregari potest, et a quo sententia synodi confirmatur, et ad ipsum a synodo appellatur. Onde il concilio calcedonese4, così dichiarò: Papa urbis Romae, quae est caput omnium ecclesiarum, praecipit, ut Dioscorus alexandrinorum archiepiscopus non sedeat in concilio etc. quia synodum ausus est facere sine auctoritate sedis apostolicae, quod nunquam licuit, nunquam factum est. E Pelagio papa II. dichiarò nullo un certo concilio, perché si era celebrato senza il consenso del pontefice romano, come si ha nel can. Multis 5. Dist. 17. E lo stesso avvenne di un altro concilio fatto in Antiochia, che fu irritato da Giulio papa, come riferisce Socrate nella sua istoria5. Anche non però sarebbe legittimo il concilio, quantunque non convocato dal papa, se fosse appresso dal medesimo approvato. Ben ancora può il papa per giuste cause delegare ad altri la facoltà di chiamare il concilio, come più volte avvenne nel principio della chiesa in oriente; perché in occidente tutti i concilj sono stati convocati dal papa: poiché i pontefici pregarono gl'imperatori, i quali teneano quasi tutto il temporal dominio del mondo cristiano, acciocché concedessero qualche città per ivi celebrare il sinodo, e convocassero i vescovi.

2. La seconda cosa certa si è che quando in tempo di scisma si dubita chi sia il vero papa, in tal caso il concilio può essere convocato da' cardinali e da' vescovi; ed allora ciascuno degli eletti è tenuto di stare alla definizione del concilio, perché allora si tiene come vacante la sede apostolica. E lo stesso sarebbe nel caso che il papa cadesse notoriamente e pertinacemente in qualche eresia. Benché allora, come meglio dicono altri, non sarebbe il papa privato del pontificato dal concilio come

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suo superiore, ma ne sarebbe spogliato immediatamente da Cristo, divenendo allora soggetto affatto inabile e caduto dal suo officio.

3. La terza cosa è che il concilio può considerarsi in tre aspetti, cioè per 1. il concilio senza il papa; ed allora (fuori del caso di scisma o di eresia, come si è detto di sopra) il concilio non ha alcuna autorità, poiché il concilio non è altro che la congregazione de' vescovi costituita sotto del capo, qual è il papa: per 2. il concilio col papa che vi presiede, come capo unito al corpo; ed allora può dirsi che il concilio sia superiore al papa, altrimenti non avrebbe bisogno dell'autorità del papa: per 3. il concilio congregato dal papa, ma poi dal papa diviso, sicché il corpo sia separato dal capo; in questo senso si dimanda se il papa sia sopra il concilio, o il concilio sopra il papa. Calvino con Almaino e Gersone dicono che il concilio è sopra del papa; e ciò decise anche il concilio basileese (del quale parleremo appresso); ma s. Tommaso, s. Bonaventura, s. Antonio, s. Giovanni Capistrano, s. Lorenzo Giustiniani, il Waldense, Alessandro de Ales, Cristiano Lupo, Baronio, Bellarmino, Gateano, Duvallio, Cabassuzio, il card. Gotti ed altri comunissimamente tengono che il papa è sopra del concilio.

4. E si prova primieramente dalle parole di Gesù Cristo dette a s. Pietro: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam1. Ciò fu detto del solo Pietro, mentre su di Pietro sta eretto tutto l'edificio della chiesa. Ma no, dice il p. Alessandro; per la parola Petram non s'intende Pietro, ma Cristo, per ragion della confessione fatta da Pietro, allorché disse: Tu es Christus Filius Dei vivi. Ma questa spiegazione è contro la sentenza comune dei padri. È vero ch'ella fu ammessa da s. Agostino nel luogo citato dal p. Natale; nondimeno lo stesso dottore in più altri luoghi spiega il testo secondo gli altri padri, che intendono detta a Pietro la parola Petram. Ed in fatti dice s. Girolamo che così si ha da intendere letteralmente il testo, Tu es Petrus, et super hanc petram etc.; mentre scrive il santo2, che Cristo parlò in lingua siriaca, nella quale lingua è lo stesso Cephas che Petra, onde disse allora il Signore: Tu es petra, et super hanc petram etc. Ecco le parole del santo: Non quod aliud significet Petrus, aliud Cephas; sed quam nos latine et graece petram vocamus, hebraei et syri propter linguam interviciniam Cepham nuncupent. Giacché dunque Pietro è la pietra, o sia il fondamento della chiesa, egli non può mancare; altrimenti, se potesse mancare il fondamento, potrebbe un giorno mancare anche la chiesa; ma ciò è impossibile, per la promessa già fatta nello stesso luogo: Et portae inferi non praevalebunt adversus eam. E se Pietro non può mancare, né anche possono mancare i pontefici suoi successori; poiché avendo promesso Gesù Cristo che contro la chiesa non prevarrà mai l'inferno, la promessa dee necessariamente intendersi fatta per sempre, finché durerà la chiesa. Né vale dire che la promessa non fu fatta direttamente a Pietro ma alla chiesa mentre fu fatta a Pietro come rappresentante la chiesa. Ma se per la pietra si dee intender la chiesa, dunque dobbiamo dire che la chiesa è il fondamento della chiesa? O che vi sono due chiese, di cui una è il fondamento, e l'altra è l'edificio? La verità si è che Pietro fu costituito dal Signore fondamento della chiesa per bene della medesima, onde a Pietro fu dato l'essere Saxum immobile molem continens come scrisse s. Agostino3: pietra immobile, non soggetta a vacillare; poiché, come bene avvertì Origene4: Si praevalerent (portae inferi) adversus petram, in qua fundata ecclesia erat, contra ecclesiam etiam praevalerent. Sicché la fermezza di fondamento direttamente fu data a Pietro e indirettamente alla chiesa, essendo vero che il fondamento sostiene la casa, non la casa sostiene il fondamento.

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5. Inoltre si prova da quelle altre parole: Simon, Simon, ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum: ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos1. Si osservi che il Signore pregò qui solo per Pietro, acciocché non mancasse mai la sua fede, e così avesse potuto confermare in quella per sé e per i suoi successori i fedeli fratelli. Falso è dunque il commento di coloro che dicono aver Cristo pregato in questo luogo per la chiesa universale, o sia per tutti i fedeli; poiché il Signore designò la sola persona di Pietro, Simon, Simon; ed avendo prima parlato anche per gli altri, Satanas expetivit vos, di poi diresse i suoi detti al solo Pietro, ego autem rogavi pro te, non disse pro vobis. Le parole poi seguenti confirma fratres tuos, chiaramente dimostrano che Cristo non disse ciò alla chiesa. E quali mai sono questi fratelli della chiesa? I fedeli sono figli della chiesa, non già fratelli. Neppure dicono bene quei che scrivono che in questo luogo Cristo pregò per la perseveranza di Pietro, perché Pietro nella morte di Cristo vacillò nella fede, come consta dalle stesse parole Et tu aliquando conversus, e dalle altre parole che disse dopo la cena a tutti gli apostoli: Omnes vos scandalum patiemini in me in ista nocte2. Modo creditis? Ecce venit hora, et iam venit, ut dispergamini unusquisque in propria, et me solum relinquatis3. Onde in quelle parole non intese Gesù Cristo parlar della fede della persona di Pietro, ma della fede che non mai dovea mancare in lui come capo della chiesa e ne' successori del primato a lui conferito. E poi come può accordarsi la spiegazione degli avversarj colle parole che sieguono: confirma fratres tuos? Ma ecco la spiegazione piana che di questo testo fece s. Agatone papa, scrivendo a Costantino imperatore, nell'epistola, che poi fu letta nel sinodo VI., ed ivi fu da tutti approvata: Haec est vera fidei regula, quam tenuit apostolica Christi ecclesia... Huic Dominus fidem Petri non defecturam promisit, et confirmare eum fratres suos admonuit, quod apostolicos pontifices meae exiguitatis praedecessores confidenter fecisse semper cunctis est agnitum. E s. Leone4 scrisse: In Petro ergo omnium fortitudo monetur, ut firmitas, quae Petro tribuitur, per Petrum apostolis conferatur.

6. Inoltre ciò si conferma dalle altre parole dette da Cristo a Pietro: Pasce agnos meos... pasce oves meas5. Sulle quali parole scrisse san Eucherio6: Prius agnos, deinde oves commisit ei; quia non solum pastorem, sed pastorum pastorem eum constituit. Pascit igitur Petrus agnos, pascit et oves: pascit filios, pascit et matres: regit et subditos et praelatos. Omnium igitur pastor est, quia praeter agnos et oves in ecclesia nihil est. Lo stesso scrisse poi s. Bernardo ad Eugenio III.7 de' pastori successori di Pietro: Sunt et alii gregum pastores; habent illi sibi assignatos greges, singuli singulos, tibi universi crediti, uni unus. Non modo ovium, sed et pastorum tu unus omnium pastor... Nihil excipitur, ubi distinguitur nihil. Lo stesso scrisse prima s. Cipriano8 in brevi parole: Ecclesia est plebs sacerdoti adunata et grex pastori suo adhaerens. E così parlano gli altri padri. Provino poi gli avversarj dove si ha nelle scritture che le pecore congregate nel concilio lasciano di esser pecore soggette al lor pastore, e che diventano pastori del lor pastore? All'incontro si legge nelle scritture che il pontefice è posto come pastore non solo delle pecore, ma di tutto l'ovile: Fiet unum ovile, et unus pastor. Dice il p. Natale Alessandro: Pontifex pastor est, non Dominus ovium Christi: unde Christus ait Petro: Pasce oves meas, non oves tuas. Ma io non so che cosa voglia infierirne da ciò il p. Alessandro.

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Chi nega che Cristo è il padrone di noi sue pecorelle, non già Pietro? Ma Cristo ha commesse a Pietro queste sue pecorelle, ed in ciò consiste in pascerle, in somministrar loro dottrina sana e non velenosa. Il pastore poi non pasce le pecorelle ad una ad una, ma pasce tutto il gregge insieme. Né osta quel che leggesi nel capo 8. degli atti apostolici, di aver gli apostoli mandato Pietro con Giovanni nella Samaria; poiché non lo mandarono essi per imperio, ma solo per consiglio, siccome il re dicesi talvolta mandato alla guerra da' suoi ministri.

7. Inoltre la superiorità del papa sopra il concilio si prova coll'autorità de' sacri canoni, de' santi padri e sopratutto degli stessi concilj. Questo punto che il papa fosse superiore al concilio, prima del concilio costanziese, non si era posto mai in dubbio; solamente in quel tempo, in cui per altro trattavasi di papa dubbio, e di rimuovere lo scisma che vi era, cominciò da alcuni a dubitarsi di tal verità, la quale per lo passato, come vedremo, era stata sempre tenuta per certa comunemente. Ma dicono gli avversarj che in tutta l'antichità non si trova detta questa proposizione: Papa praeest concilio. Concediamo che non si trova detta la proposizione in questi termini precisi; ma si trova detto che il pontefice romano è un capo che ha potestà sopra tutta la chiesa: si trova detto che il papa è vicario immediato di Cristo, onde dee tenersi tutto ciò che egli definisce: si trova detto che il papa ha la pienezza di potestà, o sia la potestà suprema sopra la chiesa universale, e perciò tutte le quistioni di fede per lui debbono definirsi: si trova detto che non possono mutarsi le definizioni del papa, per esser egli l'organo dello Spirito santo: si trova detto che dalle sentenze del papa non vi è ricorso ad altro superiore: che fuori del caso di eresia, il papa non è soggetto al giudizio di altri: che non è lecito appellar dal papa al concilio, ma bensì dal concilio al papa. E se ciò è vero, non sarà vero che il papa è sopra il concilio? Vediamolo dove sta detto.

8. Nel concilio niceno I. nell'anno 327. sotto il papa Silvestro contro Ario nel can. 39 si disse che il papa è capo, a cui sta data la potestà sopra tutta la chiesa: Qui tenet sedem Romae, caput est et princeps omnium patriarcharum; quandoquidem ipse est primus sicut Petrus, cui data est potestas in omnes principes christianorum et omnes populos eorum, ut qui sit vicarius Christi super cunctos populos et cunctam ecclesiam christianam. Et quidcumque contradixerit a synodo excommunicatur. Così anche si disse nel concilio fiorentino nella sessione ultima sotto Eugenio IV., ove si definì: Romanum pontificem in universum orbem habere primatum, et successorem esse Petri, totiusque ecclesiae caput et christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in b. Petro regendi ecclesiam a D. N. Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur. Du-Hamel1, con Pietro de Marca dopo queste ultime parole, quemadmodum in gestis conciliorum continetur, dice: Nempe ea lege, ut ea potestate utatur iuxta conciliorum canones. Ma non dice bene, perché le parole quemadmodum continetur non importano limitazione di potestà, ma significano che la piena potestà data al papa sta espressa ancora ne' canoni dei concilj; perciò si disse, quemadmodum etiam continetur (si noti la parola etiam, che sta omessa da Du-Hamel, perché guastava la sua spiegazione); viene a dire: siccome ancora si trova, si legge, si esprime ne' concilj e nei canoni. La parola etiam si legge negli esemplari che si trovano in cinque biblioteche, come porta il p. Bennetti2. Il p. Natale dice che in altri esemplari si legge et, in vece di etiam: ma non sappiamo che possa da ciò dedurre. È cosa nota presso i grammatici che l'et, quando non è posto per dividere il

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senso, si prende per etiam. Dice di più che in vece di quemadmodum, si trova in altri esemplari eo quo modo. E ciò parimente che osta? Sempre che vi è la parola etiam, o pure et, lo stesso è eo quo modo che quemadmodum. Sicché non può dubitarsi che secondo il concilio di Firenze al papa sta data la piena potestà sopra la chiesa, siccome anche si legge negli atti de' concilj, e nei sacri canoni; e se il papa ha la piena potestà sopra la chiesa, tanto più l'ha sopra il concilio, che sol rappresenta la chiesa, come si disse nel concilio costanziese: Ecclesiam militantem repraesentans1.

9. Siccome dunque nel corpo il capo governa ed impera a tutte le membra; così il papa governa e regge tutta la chiesa. È vanità poi il dire che il papa governa le membra divise, ma non unite. Dunque le membra, benché separate dal capo, quando sono unite, diventano capo? Dunque il corpo mistico della chiesa sarà un mostro, mentre ha due capi. Ma le membra senza capo non sono altro che un corpo monco; come dunque il concilio può esser corpo intiero, e rappresentar la chiesa senza il suo capo il pontefice romano? E come può chiamarsi concilio generale senza il capo, quando nello stesso concilio niceno I. si disse: Non debent praeter sententiam romani pontificis concilia celebrari? Onde scrisse poi s. Damaso papa2: Nullo episcoporum numero decreta firmari, quibus romanus pontifex assensum non praebuit, et huius ante omnia expectandam sententiam esse: nec ulla nunquam rata concilia legi, quae non sunt fulta apostolica auctoritate. E s. Atanasio3: Canonibus quippe sancitum est, ut absque romano pontifice in maioribus causis decerni nihil debeat. Ed in fatti nel concilio niceno II. sotto Adriano I. nell'anno 781 col concorso di 350 vescovi fu riprovato il sinodo antecedente costantinopolitano, e per qual ragione? Quia non habuit cooperarium romanum pontificem... quemadmodum fieri in synodis debet4. Lo stesso avvenne per il concilio ariminense, quantunque fosse stato di 400 padri. Lo stesso avvenne per il concilio efesino II. nella causa di Eutichete, perché s. Leone papa non l'accettò.

10. Di più nel medesimo concilio costanziese alla sessione 8 si disse che il papa è vicario di Gesù Cristo: Papam esse immediatum vicarium Christi. Già si sa che il vicario fa un sol tribunale col superiore di cui è vicario, e perciò ha la stessa potestà del superiore. Pertanto nel concilio calcedonese IV. dell'anno 451 sotto s. Leone I. contro Eutichete e Dioscoro con l'assistenza di 630 vescovi si disse (come riferisce s. Tommaso5: Omnia ab eo (scil, papa) definita teneantur, tanquam a vicario apostolici throni. E nell'azione 2. , essendosi letta l'epistola di s. Leone, ove si era definito dal papa ciò che dovea credersi contro i nominati eresiarchi, si disse: Haec patrum fides, haec apostolorum fides. Omnes ita credimus, orthodoxi ita credimus. Anathema qui ita non credit. Petrus per Leonem ita locutus est.

11. Di più abbiamo definito da' concilj che il papa ha la pienezza della potestà, o sia la potestà suprema nella chiesa. Nel concilio lugdunese II., ove furono 500 vescovi, sotto Gregorio X. dell'anno 1274 contro l'eresia de' greci, che lo Spirito santo non proceda dal Figliuolo, nella professione di fede che si fece pubblicamente nel concilio dai legati dell'imperator Michele Paleologo si disse: Ipsa quoque s. romana ecclesia summum et plenum primatum et principatum super universam ecclesiam catholicam obtinet, quam se ab ipso Domino in b. Petro, cuius rom. pontifex est superior, cum potestatis plenitudine recepisse veraciter et humiliter recognoscit. Et sicut prae ceteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent iudicio definiri etc. Indi spiegossi in che consistesse la pienezza di

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potestà: Potestatis plenitudo consistit, quod ecclesias ceteras ad sollicitudinis partem admittit... sua tamen observata praerogativa, et tum in generalibus conciliis, tum in aliquibus aliis semper salva. Questa professione di fede fu poi accettata da tutto il concilio, e questa fu la prima costituzione che nel concilio si fece, dicendosi da' padri: Suprascripta fidei veritate, prout plene lecta est, et fideliter exposita, veram, sanctam, catholicam et orthodoxam fidem cognoscimus, et acceptamus et ore ac corde confitemur, quod vere tenet, et fideliter docet et praedicat s. romana ecclesia. Si notino le parole di sopra riferite: Si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent iudicio definiri. Il che fu anche prima detto nel concilio niceno I. (tra i canoni 19. e 29. ): Omnes episcopi... apostolicam appellent sedem, ut ab ea (sicut semper fuit) fulciantur, defendantur, et liberentur, cuius dispositioni omnes maiores ecclesiasticas causas antiqua apostolorum, eorumque successorum, atque canonum auctoritas reservavit. Si aggiunge quel che si disse nel concilio generale viennese nell'anno 1307 sotto Clemente V. col concorso di 300 vescovi in circa: Dubia fidei declarare ad sedem dumtaxat apostolicam pertinere. Onde scrisse s. Cirillo: Sicut Christo a Patre omnis potestas et nulli alteri data est, sic Petro eiusque successoribus, supremam ecclesiae curam, nullique alteri commissam1.

12. Di più abbiamo che, stando congregati i padri del concilio costantinopolitano III. nell'anno 680. sotto s. Agatone papa (dove furono 289. padri) contro i monoteliti, primieramente nella lettera ch'ei scrisse agli augusti, dice parlando dei padri: Nihil profecto praesumant augere, minuere, vel mutare, sed traditionem huius apostolicae sedis, ut a praedecessoribus pontificibus instituta est, enarrare. Haec apostolica eius ecclesia nunquam a via veritatis deflexa est, cuius auctoritatem, utpote apostolorum principis, semper Christi ecclesia et universales synodi fideliter amplectentes, in cunctis sequutae sunt etc. E nella lettera mandata a' padri del concilio scrisse loro quello ch'egli avea già definito, e che dovea tenersi per certo ed immutabile, dicendo: Personas autem praevidimus dirigere ad vestrae fortitudinis vestigia, quae omnium nostrum suggestionem, in qua et apostolicae nostrae fidei confessionem praelibavimus, afferre debeant; non tamen (nota), tanquam de incertis, contendere, sed ut certa atque immutabilia compendiosa definitione proferre; simpliciter obsecrantes ut haec eadem omnibus praedicari, atque apud omnes obtinere iubeatis. Questa lettera fu già ben ricevuta da' padri del concilio, onde nell'azione 18. dissero: Per Agathonem Petrus loquebatur. E nel concilio costantinopolitano II. dell'anno 553. sotto Vigilio papa si disse: Nos apostolicam sedem sequimur, et ipsius communicatores, communicatores habemus, et condemnatos ab ipsa condemnamus. Inoltre nel concilio costantinopolitano IV. sess. 5. si disse: Neque nos sane novam de illo iudicii sententiam ferimus, sed iam olim a ss. papa Nicolao pronunciatam, quam (si noti) nequaquam possumus immutare. Ed ivi stesso nel can. 2. si disse: Itaque beatissimum papam Nicolaum tanquam organum sancti Spiritus habentes etc. Sicché dichiarò questo concilio che la sentenza del papa è immutabile. Espressamente poi nel concilio lateranense V. sotto Leone X. compito nell'anno 1517. nella sessione 11. dopo essersi riprovato il decreto del conciliabolo basileese fu dichiarata la superiorità del papa sovra ogni concilio: Solum romanum pontificem, tanquam super omnia concilia auctoritatem habentem, conciliorum indicendorum, transferendorum ac dissolvendorum plenum ius et potestatem habere nedum ex sacrae scripturae testimonio, dictis ss. patrum ac aliorum pontificum, sacrorumque canonum decretis, sed propria eorumdem conciliorum confessione constat, quorum aliqua referre placuit etc. E quindi si riferirono i concilj che aveano

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ubbidito agli ordini de' papi, cioè dell'efesino I. a Celestino, del calcedonese a Leone, del concilio VI. ad Agatone, e del VII. ad Adriano; ed indi i concilj che aveano richiesta ed ottenuta l'approvazione da' pontefici, che gli aveano convocati. Il re cristianissimo ben aderì a questo concilio lateranese per mezzo dei suoi oratori, come consta dalla sessione ottava. Dicono Dupino e Launoio che la proposizione tanquam auctoritatem super omnia concilia habentem non fu proposizion principale, ma incidente, giacché ivi fu posta come ragione; ma alle volte i pontefici nel discuter le questioni possono servirsi di ragioni false. Ma noi diciamo che tal proposizione non fu incidente, né apposta come semplice ragione, ma come vera dichiarazione, mentre ivi si volle dichiarare che il papa, qual superiore a tutti i concilj, può a suo arbitrio or convocarli, or trasferirli, ed ora scioglierli. Scrive il Bellarmino che due cose poteano opporsi a questo concilio circa la dichiarazione fatta della superiorità del papa sopra i concilj: la prima, che non fosse concilio generale, perché i vescovi non giunsero al numero di cento; ma risponde che ciò non può dirsi, mentre quello già fu legittimamente convocato fu a tutti aperto, i padri furono 107. e vi presedé il vero pontefice; e perciò questo concilio comunemente si ha per legittimo, come lo hanno Graveson, Baronio, Cabassuzio, Tomassino ed altri innumerabili. La seconda cosa, che non fosse stato poi ricevuto da tutti: ma dice il Bellarmino che ciò poco importa; perché i decreti de' concilj non abbisognano (come è certo) dell'approvazione del popolo, mentre non ricevono dal popolo la loro autorità; e poi soggiunge: Quod vero concilium hoc rem istam non definivit proprie (per canone speciale) ut decretum catholica fide tenendum, dubium est; et ideo non sunt proprie haeretici qui contrarium tenent, sed a temeritate magna excusari non possunt. Disse monsignor Bossuet nella sua Difesa ecc. parlando di questo concilio: Pro certo oecumenicum haberi Bellarmini cunctatio et fluctuatio non sinit. Ma Bellarmino non dubita che il concilio sia stato ecumenico, solo dubita se possa dirsi eretico chi tiene esser il concilio sovra del papa; ma tiene per certo che costui non può scusarsi dalla nota di una gran temerità. E così anche parla Duvallio dottor Sorbonico, il quale scrisse circa l'anno 1712. , e disse che l'opinione della superiorità del concilio al papa a temeritate inobedientiae vix potet excusari; fovet enim et plurimum inobedientiam et dissidia multa, magnosque tumultus semper excitavit1.

13. Si aggiungono alle definizioni dei concilj quelle dei pontefici. Pasquale II. decretò2: Cum omnia concilia per romanae ecclesiae auctoritatem robur acceperint, et in eorum statutis romani pontificis patenter excipiatur auctoritas. E Bonifacio VIII.3: Porro subesse romano pontifici omnem humanam creaturam declaramus, definimus, et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis. Leone IX.4 scrisse: Petrus et eius successores liberum de omni ecclesia habent iudicium. Lo stesso dichiarò Innocenzo I.5. Lo stesso scrisse Dionisio papa6. Lo stesso scrisse s. Gregorio magno7. E più espressamente Nicolao I.8 scrisse: In universalibus synodis quid ratum, vel quid prorsus receptum, nisi quod sedes b. Petri probavit, ut scitis, habetur? Sicut e contrario quod ipsa sola reprobavit, hoc solummodo constat hactenus reprobatum. Queste definizioni non fanno molta impressione agli avversarj, i quali dicono che sono fatte in causa propria; ma presso me e gli altri fanno tutta l'autorità, mentre sono sentenze de' vicarj costituiti da Gesù Cristo per dottori nel loro tempo della chiesa universale. Almeno la loro autorità dee certamente

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preferirsi a quella di ogni altro scrittore. Di più abbiamo che s. Leone papa irritò il canone 28 del concilio calcedonese circa il privilegio del concilio dato al patriarca costantinopolitano del luogo precedente all'alessandrino, siccome lo scrisse il s. pontefice a s. Pulcheria1: Confessiones vero episcoporum, sanctorum canonum apud Nicaeam conditorum regulis repugnantes, unita nobiscum vestrae fidei pietate, irritum mittimus (si noti mittimus, parlando di propria autorità), et per auctoritatem b. Petri apostoli generali prorsus definitione cassamus. Da ciò si vede che non è superiore il concilio al papa, ma il papa al concilio. S. Gelasio papa, nell'epist. 13. ai vescovi della Dardania scrisse, parlando della sede apostolica: Quae et unamquamque synodum sua auctoritate confirmat, pro suo scilicet principatu, quem b. Petrus voce perceptum, ecclesia nihilominus subsequente, et tenuit semper, et retinet. Colle quali parole dimostrò che tutti i decreti de' concilj non han valore, se non sono confermati dal papa. Onde scrisse poi Incmaro2: Generalis synodus cum provincialium diiudicationes sive dissensiones vel probet, vel corrigat; apostolica vero sedes cum et provincialium et generalium retractet, refricet, et confirmet iudicia, sicut epistolae Leonis atque Gelasii ceterorumque romanorum pontificum et sardicensis synodus evidenter ostendunt. Lo stesso scrisse Nicolao I.3, apportando l'esempio di s. Leone, che non solo avea irritato il riferito canone del calcedonese, ma ancora gli atti del concilio fatto in Èfeso, benché gli avessero approvati uniformemente tutti i padri di quello, scrivendo così: Non ergo dicatis non eguisse nos in causa pietatis romanae ecclesiae, quae collecta concilia sua auctoritate firmat. Unde quaedam eorum, quia consensum romani pontificis non habuerunt, valitudinem perdiderunt. Quomodo non eget quaelibet synodus romana sede, quando in ephesino latrocinio, cunctis praesulibus probantibus, nisi Magnus Leo divinitus excitatus, totum orbem et ipsos quoque augustos concuteret, religio catholica penitus corruisset?

14. Ma vediamo di ciò la ragione intrinseca, perché il papa è superiore ai concilj. La ragione si è, perché il governo della chiesa è puro monarchico, onde il capo della chiesa non ha altri né superiore, né uguale. È noto già che vi sono tre sorte di governo: democratico, in cui la podestà suprema è nel popolo; aristocratico, in cui la podestà è ne' ministri eletti; monarchico, in cui la piena podestà è tutta nel solo capo. Tutti convengono che il governo monarchico sia il più perfetto: Optimum regimen, scrisse s. Tommaso, multitudinis est, ut regatur per unum: pax enim et unitas subditorum finis est regiminis; unitatis autem congruentior causa est unus, quam multi. E poi conclude: Circa ea quae fidei sunt, contingit quaestiones moveri: per diversitatem autem sententiarum divideretur ecclesia, nisi in unitate per unius sententiam conservaretur, ragione che prova con evidenza la suprema autorità del papa4. Gli eretici tutti si accordano in negare la podestà suprema al pontefice romano; perché, concedendo questa, quando il pontefice condanna i loro errori, non hanno più come difendersi; onde altri, come i centuriatori di Magdeburgo, attribuiscono la podestà suprema in primo luogo al popolo ed in secondo all'assemblea degli anziani. Calvino ed altri dicono che spetta a' soli anziani che abbiano il vescovo per capo. Gli arminiani la danno intieramente al popolo. Altri la danno finalmente a' soli laici, e n'escludono i vescovi.

15. I cattolici all'incontro uniformemente dicono che Gesù Cristo, partendo da questo mondo, lasciò la podestà suprema della chiesa a s. Pietro e per lui a tutti i suoi successori; così insegnò s. Tommaso nel luogo citato, ove, dopo aver detto che il governo monarchico è fra tutti l'ottimo, soggiunge: Unde Christus dixit: Et fiet unum ovile

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et unus pastor. Lo stesso scrive s. Antonino1, dicendo che Cristo, avendo costituito il pontefice suo vicario, ha istituita la podestà monarchica nella chiesa. E così dicono tutti; e Giovan Gersone scrive esser eretico chi pertinacemente negasse al papa lo stato monarchico: Status papalis institutus a Christo supernaturaliter et immediate, tamquam primatum habens monarchicum et regalem in ecclesiastica hierarchia, secundum quem statum unicum supremum ecclesia militans dicitur una sub Christo: quem statum quisquis impugnare, vel diminuere, vel alicui ecclesiastico statui particulari coaequare praesumit, si hoc pertinaciter faciat, haereticus est, schismaticus, impius, atque sacrilegus. Cadit enim in haeresim toties expresse damnatam a principio nascentis ecclesiae usque hodie; tam per institutionem Christi de principatu Petri super alios apostolos, quam per traditionem totius ecclesiae in sacris eloquiis suis et generalibus conciliis2.

16. I vescovi poi, come successori degli apostoli, hanno il governo delle loro diocesi, e sono veri principi di quelle per la podestà conferita loro dal medesimo Signore; ma la loro podestà è tutta subordinata al sommo pontefice, che ha la pienezza della podestà sovrana di tutti, giusta il concilio ecumenico lugdunense II., ove si disse: Ipsa quoque romana ecclesia principatum super universam ecclesiam obtinet, quam se ab ipso Domino in b. Petro, cuius romanus pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse recognoscit. Se il papa ha la piena podestà sopra tutta la chiesa, come il concilio può essergli superiore? Quindi dice s. Tommaso che gli statuti del concilio prendono tutta la loro autorità dall'autorità del papa: Sancti patres in concilio congregati nihil statuere possunt, nisi auctoritate romani pontificis interveniente3. Dal che inferisce il santo dottore che la sentenza del concilio ha bisogno della conferma del papa, e che ben può appellarsi dal concilio al papa, ma non dal papa al concilio: Sicut posterior synodus potestatem habet interpretandi symbolum a priori synodo conditum..., ita etiam romanus pontifex sua potest, cuius auctoritate sola synodus congregari potest, et a quo sententia synodi confirmatur, et ad ipsum a synodo appellatur. A s. Tommaso consente s. Bonaventura in 4. dist. 19. e più nella spiegazione della regola dei frati minori dice: Honorius episcopus, episcopus utique non alicuius partis, sed totius universitatis est. Quod si unus non esset qui in omnes exercere posset iurisdictionem, ubi maneret status ecclesiae? Ed in 4. dist. 19. dice che il papa al solo giudizio di Dio soggiace. S. Giovan Capistrano4 scrive: Patet papam supra concilium iurisdictionem in omnibus obtinere, et concilium, quantumlibet oecumenicum, papae subiici. S. Antonino5 scrive: Papa omni concilio superior est, nec robur habet quidquid agitur, nisi auctoritate romani pontificis roboretur. Lo stesso scrive il Ferrariese6 dicendo: Ex praedictis constat vanam esse opinionem concilium et ecclesiam esse supra papam. Lo stesso scrive s. Lorenzo Giustiniani7, il card. Turrecr.8 il padre Tommaso Waldense9, il card. Cusano ap. Augustin. Patritium10, Francesco Filelfo11, Geronimo Savonarola12, Gennadio Scolario13, Gaetano14, Silvestro15 e 'l p. GianLorenzo Berti nella sua teologia16, il quale dice la sentenza contraria esser falsissima. Il p. Natale cita molti dottori per la sua opinione, ma il p. Roncaglia al §. XI. dissert. IV. di Natale fa vedere che altri di essi più presto aderiscono al papa, altri han parlato oscuramente, e non possono per certo asserirsi

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per fautori del concilio, e di altri fa vedere che parlando di tal materia, aliquid humani passi sunt.

17. Del resto, dico la verità, io non finisco di stupirmi come uomini dotti ed eruditi, non ostanti le tante dichiarazioni de' concilj, de' canoni e de' santi padri e contro le censure più volte fulminate da' pontefici su questo punto, possono negare al papa la podestà sopra i concilj, e dire che il concilio sia superiore al papa, così che sia lecito dal papa appellare al concilio futuro. Gli stessi dottori antichi della Francia riconosceano questa verità, che il papa da niuno può essere giudicato. Nel sinodo romano per la causa di Leone III. da' vescovi di Francia si disse: Nos apostolicam sedem, quae caput est omnium ecclesiarum, iudicare non audemus; ipsa a nemine iudicatur, quemadmodum antiquitus mos fuit. Così riferisce Anastasio in Leone III. e così Emilio in Carlo Magno, e così ultimamente lo Spondano all'anno 800. num. 2. , soggiungendosi da' mentovati autori: Rem inauditam esse, romanum pontificem in concilio reum sisti, qui nunquam alium quam se iudicem habuerit. S. Ivone carnotense insigne dottor della Francia1 scrisse: Iudicia romanae ecclesiae a nemine rectractari posse. S. Bernardo2 disse parlando al papa: Recurro ad eum, cui datum est iudicare de universis. Dicono i contrarj che più volte si son fatte appellazioni dal papa al concilio. Ma queste appellazioni non poteano certamente intendersi fatte ad un concilio contrario al papa, perché un tal concilio non sarebbe stato più legittimo; s'intendeano dunque fatte ad un concilio avvalorato dall'autorità del papa per render il papa meglio informato. Per altro come mai può aver cammino l'appellazione dal papa ad un concilio futuro? L'appellazione si fa dal giudice inferiore ad un giudice superiore, che esiste ed è certo. Ma come può appellarsi ad un giudice che ancora non vi è al mondo, e forse non mai vi sarà? E frattanto come si rimedia alla rovina che cagionano quei che vanno propagando gli errori? Così appunto Ridolfo internunzio del papa nell'anno 1461. riprese Diotero arcivescovo di Magonza, che aveva appellato al futuro concilio: Quem appellasti iudicem? Futurum concilium, dicis, appellavi. Ubi est futurum concilium? Ubi sedet? Ubi tribunal eius requirimus? Is iudex appellatur, qui nusquam reperitur. In conventu mantuano adversus hanc nequitiam lex edita est, quae appellanti ad futurum concilium eam irrogat poenam, qua rei maiestatis et fautores haereticorum plectuntur. Onde Diotero confuso da tal rimprovero rivocò, e condannò la sua appellazione. Ma ecco la ragione chiara addotta da s. Antonino3 per cui non può appellarsi dal papa al concilio: Quia ecclesia habet unitatem ex unitate capitis; unde (Ioan. 10. ) dicit Christus: Fiet unum ovile et unus pastor. Si licitum esset appellare a papa, papa non esset caput, sed essent duo capita. Io ho voluto leggere attentamente tutti gli argomenti che ricava da' concilj il p. Natale Alessandro nella sua dissertazione, che inserisce verso la fine del tomo XIX. della sua storia ecclesiastica, a favore della superiorità del concilio sopra del papa. Dico la verità, io son rimasto ammirato come un uomo così grande abbia potuto appoggiarsi a motivi così deboli: ognuno che li legge, può vedere gli sterpi, a' quali egli si va rampicando, e da ciò conoscere la mala causa che ha preso a difendere. A tali argomenti risponderò appresso nel §. IV. di questo capo: per ora non dico altro, se non che a tutti quegli argomenti che ivi riporta il padre Natale (a' quali ben rispondono il padre Roncaglia e più distintamente il cardinal Orsi nella dotta sua opera su questo punto) basta quest'una risposta, ed è che i concilj generali non sono stati mai necessarj per dar vigore e fermezza alle definizioni pontificie, ma solamente sono stati giovevoli per far più manifeste le verità da essi pontefici stabilite, e per meglio render avvertita

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la gente a guardarsi dagli errori da essi condannati, ed ancora acciocché i decreti fatti avessero avuta più pronta esecuzione.

18. Dicono che tutte le decisioni degli stessi pontefici che si allegano della loro superiorità sopra i concilj non provano, perché son fatte in causa propria. Dunque avranno più valore le autorità di un Maimburgo, di un Dupino, di un Launoio, che di tanti pontefici romani, i quali dagli stessi concilj son chiamati e tenuti per successori di Pietro, vicarj di Cristo, organi dello Spirito santo e per capi e dottori del mondo cristiano, colla piena e suprema potestà sopra tutta la chiesa? Ma se non vagliono le decisioni de' pontefici, né il papa è superiore al concilio, chi deciderà questo punto? Se mai alcun concilio decidesse l'opposto lo stesso potrebbe dirsi da' pontefici, cioè che niente vale la decisione del concilio, perché fatta in causa propria. E qual valore poi, se non vogliamo sconvolgere i fondamenti della religion cristiana, potrebbe avere questa decisione fatta da un concilio, il quale essendo diviso dal papa esistente, non dubbio e non eretico, privo della pontificia autorità, non potrebbe chiamarsi né legittimo né ecumenico? Mentre i concilj prendono tutta la lor forza dall'autorità e conferma del pontefice romano, e gli stessi concilj confessano che le definizioni del papa non possono mutarsi, né da quelle può esservi ricorso ad altro superiore. Nel concilio costantinopolitano IV. alla Sessione 5. si legge, come notammo di sopra: Sententiam, iam olim a ss. papa Nicolao pronunciatam, quam nequaquam possumus immutare. E nel concilio lateranese III. sotto Alessandro III. dell'anno 1179, come si ha nel cap. Licet, de Elect., si dice: Quod si in eis dubium venerit, superioris poterit iudicio definiri: in romana vero ecclesia aliquid speciale constituitur, quia non potest (nota) recursus ad superiorem haberi. Di più nel concilio generale sardicense dell'anno 351 sotto Giulio I. celebrato da 376 padri al canone 4. e 7. si disse: A synodo condemnatos posse romanam sedem appellare, huiusque arbitrio sedere, velit ipsa causam cognoscere, an iudices in partibus delegare. Di più i padri del concilio romano sotto Simmaco papa dissero: Papam esse summum pastorem, nullius, extra causam haeresis, iudicio subiectum1. Di più s. Tommaso2 scrive così: Ex gestis chalcedonensis concilii habetur primo, quod sententia synodi a papa confirmatur: secundo quod a synodo appellatur ad papam: tertio, quod a papa ad synodum non appellatur, ut habetur ex gestis concilii ephesini.

19. Quindi s. Gelasio, come si ha nel Can. Cuncta 17. caus. 9. qu. 3. scrisse a' vescovi della Dardania: Cuncta per mundum novit ecclesia quod sacrosancta romana ecclesia fas de omnibus habeat iudicandi: neque cuiquam de eius liceat iudicare iudicio, siquidem ad illam de qualibet mundi parte appellandum est, ab illa autem nemo est appellare permissus. E parlando di san Leone disse: Dioscorum sua auctoritate damnavit sedes apostolica, et impiam synodum non consentiendo submovit: ac pro veritate, ut chalcedonensis synodus fieret, sola decrevit... sicut id quod prima sedes non probaverat, stare non potuit, sic quod illa censuit iudicandum, ecclesia tota suscepit. E nel Can. Ipsi 9. qu. 3. si ha che lo stesso s. Gelasio scrisse: Ipsi sunt canones, qui appellationes totius ecclesiae ad huius sedis examen voluere deferri; ab ipsa vero nusquam prorsus appellari debere sanxerunt. Nicola I. nel Can. Omnes, Dist. 22. scrisse: Fidem quippe violat qui adversus illam (scil. romanam ecclesiam) agit, quae mater est fidei; et illi contumax invenitur, qui eam cunctis ecclesiis praetulisse cognoscitur. Il pontefice Pio II. nella sua costituzione Execrabilis, l'appellare dal papa al concilio chiamollo abuso esecrabile e inudito ne' tempi antichi; onde in questa sua bolla fatta nel convento mantovano con consiglio de' cardinali, prelati e d'altri dotti disse: Huiusmodi provocationes

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damnamus, et tanquam erroneas ac detestabiles reprobamus. Praecipientes deinceps ut nemo audeat quovis colore a sententiis, sive mandatis nostris ac successorum nostrorum talem appellationem interponere, aut interpositae per alium adhaerere. Si quis autem contra fecerit, a die publicationis praesentium post duos menses, cuiuscumque status, gradus etc. fuerit, etiamsi pontificali refulgeat dignitate, ipso facto sententiam execrationis incurrat, a qua, nisi per rom. pontificem et in mortis articulo absolvi possit. Universitas vero, sive collegium ecclesiasticum subiaceat interdicto; et nihilominus tam collegia et universitates, quam praedictae et aliae quaecunque personae eas poenas ac censuras incurrant, quas rei maiestatis et haereticae pravitatis fautores incurrere dignoscuntur. Questa costituzione fu poi confermata da Sisto IV. nell'anno 1483 a' 13 di luglio con un'altra costituzione, dove si disse: Non homo, sed is dumtaxat qui solo verbo fecit coelum et terram, apostolicam sedem et in ea sedentem praetulit universis etiam conciliis, quae ab ea robur accepisse ss. patrum decreta testantur. Et etiam Gelasius papa ait: Ipsi sunt canones, qui appellationes totius ecclesiae ad huius sedis examen voluere deferri, ab ipsa autem nunquam appellari debere senserunt etc. Testantur etiam quamplurimorum conciliorum epistolae, in quibus verba illa apponuntur: Salva in omnibus apostolicae sedis auctoritate. E quindi conferma la costituzione di Pio II., dicendo che Pio appellationes huiusmodi irritas et inanes, sacrilegas et haereticas esse declaravit etc. E scrive Oderico Rainaldo1, che Lodovico re delle Gallie venerò questa costituzione del papa, e comandò che pubblicamente si promulgasse, ed il papa poi con lettere molto ne lo ringraziò.

20. Onde scrisse il cardinal Gaetano: Si de ecclesia universali sic sumpta (cioè divisa dal papa) intelligatur, quod habet a Christo immediate potestatem, et quod ipsa repraesentatur per universale concilium, erratur errore intolerabili2. S. Antonino scrisse: Sed nec ad concilium generale a papa appellari potest, quia papa omni concilio superior, nec robur habet quidquid agitur, nisi auctoritate romani pontificis roboretur et confirmetur. Sentire ergo quod a papa ad concilium appellari possit est haereticum3. Il cardinal Bellarmino scrisse: Haec propositio: Summus pontifex simpliciter absolute est super ecclesiam universam et supra concilium generale, ita ut nullum in terris supra se iudicem agnoscat, est fere de fide. E poi soggiunse: Qui contrarium sentiunt a temeritate magna excusari non possunt4.

21. Ma veniamo a due prove della superiorità del papa (e per conseguenza anche della sua infallibilità) a cui non so qual risposta adequata possa mai darsi da' contrarj. La prima è questa: noi difendiamo che il papa sia superiore al concilio, e che perciò sia infallibile nelle sue definizioni di fede. Gli avversarj all'incontro vogliono che il concilio generale sia superiore al papa, e perciò solamente a' concilj sia data immediatamente da Dio l'autorità suprema e l'infallibilità ne' suoi decreti. Ma non possono negare che questo concilio, acciocché abbia l'autorità suprema, e sia da sé infallibile, indipendentemente dal papa, egli debba esser legittimo. Ed acciocché sia legittimo, non basta che sia numeroso di molti vescovi insieme congregati, giacché più concilj sono stati numerosi, come il concilio milanese II. sotto Liberio papa di 300. padri, l'ariminese sotto s. Damaso di 600. padri, l'efesino II. sotto s. Leone di 280. padri, ma con tutto ciò sono stati riprovati dalla chiesa; onde affinché il concilio sia ecumenico e legittimo, dee avere tutte le condizioni necessarie, cioè che sia uniforme alle divine scritture, alla tradizione de' padri, che sia convocato da chi ne ha l'autorità, e che vi sia libertà nel dare i voti. Or, accadendo il dubbio

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se in un concilio sian concorse o no, queste condizioni, vi ha da esser necessariamente un giudice che lo decida; e questi non può esser altri che il papa: altrimenti se alcuno dicesse che tal giudizio debba farsi da un altro concilio, in questo secondo concilio può accadere lo stesso dubbio, e così potrebbe andarsi in infinito. Questo giudice dunque necessariamente dee essere il papa, ch'è il capo della chiesa. Ho ritrovato che ciò non dubita di concederlo, anzi lo dà per certo il massimo degli oppugnatori della superiorità e dell'infallibilità del papa, il p. Natale Alessandro. Egli nel tom. XIX. della sua istoria ecclesiastica al secolo XVI. nella dissertazione IV., che sta ivi in fine al num. 46. v. Addiderim, dice così: «Addiderim, quod olim a me observatum est, synodum quidem generalem auctoritatem a Christo immediate habere, non a summo pontifice; sed quia conditiones quaedam ad synodum oecumenicam necessario concurrunt, ut scilicet secundum scripturas sacras, secundum traditionem patrum, secundum ecclesiasticas regulas cum plena suffragiorum libertate, consentiente regulariter summo pontifice et per se ipsum, vel per legatos, si voluerit, praesidente et suffragii praerogativa gaudente, celebretur ab episcopis ex toto orbe christiano convocatis, nemine qui ius habuerit excluso: aliquam in ecclesia auctoritatem esse necesse est, ad quam spectet iudicare ac declarare quod cum harum conditionum concursu synodus gesta sit: qua ex declaratione christianorum omnium obligatio ad eius decreta tum de fide, tum de morum disciplina recipienda consequitur. Ita summi pontificis est declarare quae concilia vere oecumenica sint: ad ipsum spectat iudicare an iis instructa sint conditionibus quae concilii oecumenici rationem constituunt.» Dunque non dubita il p. Alessandro che il papa è quegli il quale ha l'autorità di dichiarare e giudicare se il concilio generale è stato o non è stato legittimo.

22. Ma primieramente, se il concilio è superiore al papa, secondo egli suppone, come può il papa giudicare che il concilio sia stato legittimo o no? È massima certa de' canoni che l'inferiore niente può nella legge del superiore: Lex superioris per inferiorem tolli non potest1. Se dunque il papa può giudicare della legittimità dei concilj, come scrive il p. Alessandro, Pontificis est declarare quae concilia vere oecumenica sint etc.; il papa dunque non è inferiore, ma superiore al concilio.

23. Inoltre dimando: il papa in fare tal dichiarazione e giudizio, è fallibile o infallibile? Se è infallibile, questa sua dichiarazione poco o niente serve; perché, essendo fallibile il suo giudizio, resta in piedi il dubbio come prima. Se poi dicesi che in ciò il papa è infallibile, ecco allora uno scisma eterno ed irremediabile. Poiché vi sarebbero in tal caso due capi nella chiesa, ambedue supremi, senza che vi sia giudice che possa decidere i dubbj, dato che il papa ed il concilio tra di loro discordino. E come può dirsi che Iddio facendo così avrebbe ben provveduto alla sua chiesa, potendo in tal modo avvenire che più articoli di fede necessarj a credersi, anche di necessità di mezzo, restassero per sempre indecisi? Diranno: solo in far tale definizione il papa è infallibile. E come si sa che in questa sola definizione il papa è infallibile, e nelle altre no? Eh che, se non ammettesi un capo supremo nella chiesa, che sia uno ed infallibile, la chiesa diverrà un ridotto di contrasti e scismi, senza che vi sia maniera di mai sedarli. Perciò dicea s. Girolamo: Propterea inter duodecim unus eligitur, ut, capite constituto, schismatis tollatur occasio2. E dicendo ciò, non può dubitarsi che s. Girolamo sentiva che l'autorità di questo capo fosse suprema ed infallibile; altrimenti non mai avrebbero potuto evitarsi le dissensioni, come appunto scrive san Tommaso (le di cui sentenze al p. Alessandro

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poco piacciono, e perciò non ne fa menzione), parlando dell'autorità del papa: Per diversitatem autem sententiarum divideretur ecclesia, nisi in unitate per unius sententiam conservaretur1. Quindi tutti insegnano coll'Angelico nel luogo citato che il governo della chiesa dato da Cristo a s. Pietro ed a' suoi successori è monarchico, e per conseguenza supremo, che non ha né superiore, né eguale nella podestà. Ciò confessò lo stesso Gersone nel trattato che fece de Statib. eccles. cons. 1. , come riferimmo al num. 15. anzi ivi dice esser eresia tenere il contrario, per esser opposto alla tradizione di tutta la chiesa. E qui mi sia permesso di ripetere il passo di s. Cipriano, che scrisse: Neque enim aliunde haereses obortae sunt, aut nata schismata, quam inde quod sacerdoti Dei non obtemperatur, nec unus in ecclesia ad tempus sacerdos et ad tempus iudex vice Christi cogitatur2. In somma dal qui detto si vede che gli stessi impugnatori dell'autorità suprema e dell'infallibilità del papa, non possono ritrovare la totale fermezza nelle cose di fede, se non col ridursi finalmente o per una via o per un'altra a riconoscere nel papa la podestà suprema ed infallibile; altrimenti in quanto alle verità rivelate noi non avremmo niente di fermo, ma il tutto sarebbe in contrasto e confusione.

24. La seconda prova è questa: è regola indubitata che le proposizioni generali e certe non ammettono alcuna eccezione, se l'eccezione non è parimente certa. Or l'opinione che il papa sia inferiore al concilio generale, e conseguentemente non sia infallibile, non è che una mera opinione, come confessa il p. Natale in nome di tutti i fautori della sua sentenza3. All'incontro è certo che il papa ha la piena podestà sopra la chiesa universale, come si disse prima nel concilio I. di Nicea: Qui tenet sedem Romae caput est..., cui data est potestas in omnes populos, ut qui sit vicarius Christi super cunctam ecclesiam christianam. E poi nel concilio lugdunese II: Ipsa quoque s. romana ecclesia summum et plenum primatum et principatum super universam ecclesiam catholicam... obtinet cum potestatis plenitudine etc. E poi nel concilio fiorentino: Ipsi (cioè al pontefice) in b. Petro pascendi, regendi, et gubernandi universalem ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse. E queste sentenze dei concilj non sono state certamente dette a caso, ma fondate sulle sacre scritture. Ciò non negano i contrarj, ma dicono che il papa ha la piena podestà sulla chiesa universale dispersa, ma non già congregata in concilio. Qui ripiglio io l'argomento, e dico: posto che il papa ha certamente l'autorità sopra tutta la chiesa dispersa, acciocché avesse luogo l'eccezione degli avversarj, avrebbero essi da provare con prove egualmente fondate sulle sacre scritture ed egualmente certe che ciò non s'intende per la chiesa congregata; altrimenti a niuno sarà lecito spogliare il papa della sua piena podestà, che assolutamente e senza limitazione sta da Cristo a lui conferita sopra tutta la chiesa come definirono i concilj. Ma queste prove certe i nostri contrarj dove mai le troveranno? E come mai potranno fondarle sulle divine scritture, dalle quali apparisce chiaramente l'opposto? Pasce oves meas; questa incumbenza fu data solo a Pietro. Or chi può dire che Cristo commise a Pietro solamente di pascere i fedeli ad uno ad uno e non già tutto l'ovile? Quando si raccomanda il gregge al pastore, chi può dire che gli vengano raccomandate le pecorelle come particolari, ma non già come quelle che compongono il gregge? È certo che i vescovi dispersi sono pecorelle, tutte soggette a Pietro; dove consta poi con prova certa della scrittura che congregati in concilio diventino superiori a Pietro? Ritorno a dire, io non intendo, a questi due argomenti qual

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risposta adequata vi sia, o vi possa essere. Del resto, se lo stesso padre Natale confessa che l'opinione della superiorità del concilio, com'egli stima, non passa i limiti di mera opinione: Et hanc intra limites opinionis coercui (nello Scholion citato di sopra), come mai colla sentenza certa di sopra appurata, che il papa ha la piena podestà, ed è superiore alla chiesa universale, può contendere l'eccezione pretesa della chiesa congregata, la quale non è che una mera opinione, che non passa i termini di probabilità secondo gli avversarj, ma secondo noi è improbabilissima?

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1 Inst. l. 4. c. 7. n. 8. 

2 De concord. l. 5. c. 7. n. 1. 

3 Opusc. contr. Impugn. rel. c. 4. 

4 Act. 1. 

5 L. 2. c. 8. 

1 Matth. 16. 18. 

2 In c. 2. ad Galat.

3 Serm. de cath.

4 In Matth. 16. 

1 Luc. 22. 31. et 32. 

2 Matth. 26. 31. 

3 Ioan. 16. 32. 

4 Ser. 3. Assumpt. ad pont.

5 Ioan. 21. 16. et 17. 

6 Scrivono altri erroneamente Eusebio Emisseno. - Serm. de Nat. ss. Ap.

7 L. 2. de Cons.

8 Ep. 9. l. 3. 

1 De eccl. c. 7. 

2 T. 1. Priv. Pont. p. 487. 

1 Sess. 4. 

2 Ep. 2. ad Steph. et conc. African.

3 Ep. ad Felic. II.

4 Act. 6. 

5 Opusc. contra Error. Graec.

1 L. Thesaur. l. 2. 

1 De suprema Pont. Pot. p. 4. 

2 In c. significasti, extra de elect.

3 Extrav. commun. unam sanctam c. 1. 

4 Epist. ad Leonem Agridanum c. 31. 

5 Ep. ad Chartagin.

6 Ep. 2. ad Severum.

7 L. 4. ep. 52. 

8 Epist. 7. 

1 Epist. 53. 

2 L. 8. de divort. Eoth. etc.

3 Epist. 8. 

4 L. 4. contra Gentes c. 76. 

1 P. 3. tit. 22. . 2. §. 3. 

2 Gers. tract. de Statib. eccl. cons. 1. 

3 Opusc. contr. impugn. relig. c. 4. 

4 De pap. et eccl. auct.

5 P. 3. tit. 23. c. 3. §. 3. 

6 In 4. contr. Gent. c. 79. 

7 L. de obed. c. 12. 

8 De Pot. Pont.

9 Doctr. fidei l. 2. a. 3. c. 32. 

10 Hist. conc. Basil. c. 118. 

11 Ep. ad Poggiun.

12 De verit. fidei l. 4. c. 6. 

13 De primat. pont. c. 9. 16. 

14 De auct. pap. et conc. c. 3. 

15 Verb. concilium, n. 8. 

16 L. 7. c. 5. 

1 Ep. 183. 

2 De consid. c. 2. 

3 Part. 13. tit. 2. §. 3. c. 3. 

1 T. 2. concilior.

2 De pot. q. 10. a. 4. ad 15. 

1 Annal. eccl. an. 1483. n. 25. 

2 De auctor. papae et conc. c. 5. 

3 Part. 3. tit. 23. c. 3. §. 3. 

4 De concil. l. 2. c. 17. 

1 Clement. 2. de elect.

2 L. de unit. eccl.

1 S. Thom. contra Gentes.

2 L. 1. epist. ad Cornel.

3 Hist. eccl. t. 20. in Scolion. in fin. ad a. 3. 


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